L'atto pubblico è il documento che viene redatto, nel rispetto di determinate formalità previste dalla legge, da un Notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli
"pubblica fede".
L'atto pubblico, infatti, fa "piena prova" fino a querela di falso, vincolando il Giudice nel suo giudizio, della veridicità dell'origine del documento dal Notaio che lo ha redatto, dei
fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza e della provenienza effettiva dalle Parti delle dichiarazioni in esso contenute, ma non della veridicità del contenuto
delle dichiarazioni stesse rese dalle Parti.
L'atto pubblico, insieme alla scrittura privata autenticata, sono le forme documentali necessarie e sufficienti per poter "trascrivere", ossia rendere pubblici, determinati contratti che
ineriscono, per lo più, la disposizione dei diritti relativi a beni immobili.