Le società di persone sono:
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le società semplici (S.s.)
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le società in nome collettivo (S.n.c.)
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le società in accomandita semplice (S.a.s.).
Si tratta di società che non hanno personalità giuridica ed hanno un’autonomia patrimoniale imperfetta, pertanto è prevista per
i soci la responsabilità illimitata (oltre alla società, anche il socio risponde dei debiti della società con tutto il suo patrimonio, con tutti i suoi beni, presenti e futuri ) e solidale (il
creditore della società può, a sua scelta, rivolgersi ad uno qualsiasi dei soci illimitatamente responsabili e pretendere anche da lui solo l'adempimento dell'intera obbligazione) rispetto alle
obbligazioni assunte dalla società, tranne per alcune eccezioni disciplinate dalla legge.
In generale, nelle società di persone ciascun socio:
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ha il potere di amministrare la società (salve le eccezioni previste dalla legge);
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non può trasferire la propria quota di partecipazione alla società senza il consenso degli altri soci, sia per atto tra vivi
sia a causa di morte. In caso di successione gli eredi non hanno diritto di entrare a fare parte della società, ma hanno solo un diritto di credito pari al valore effettivo della quota
societaria caduta in successione. (Perché possano entrare in società occorre il consenso dei soci della società, oltre naturalmente al consenso degli eredi stessi, a parte il caso della quota
del socio accomandante). Sono ritenute legittime clausole di libera trasferibilità della quota per atto tra vivi, così come sono legittime, se adeguatamente disciplinate, le clausole che
regolamentano diversamente il trasferimento della quota in caso di morte. Al notaio spetta il compito, grazie alle sue conoscenze giuridiche, di aiutare le Parti a predisporre le clausole
che, nel rispetto della legge, più si confanno alle esigenze della società e dei soci, di modo che esse possano operare effettivamente nel momento di necessità.