Donazioni

La donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una persona arricchisce l’altra, disponendo a suo favore di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione. Poiché una volta conclusa è di norma irrevocabile ad opera di una delle parti, per la donazione è essenziale è la forma del contratto: deve essere conclusa sotto il controllo del notaio per atto pubblico alla presenza di due testimoni. È opportuno quindi farsi consigliare dal notaio che potrà indicare le soluzioni giuridiche più adatte ad evitare futuri, dolorosi contenziosi familiari e rilevanti problemi di commerciabilità dei beni donati.

La donazione è un contratto di norma irrevocabile ad opera di una sola delle parti.

 

I caratteri distintivi della donazione sono due:

  • lo spirito di liberalità;
  • l’arricchimento del donatario.

Essa, inoltre, deve essere conclusa con il necessario intervento del notaio per atto pubblico ed alla presenza di due testimoni.

 Nella pratica è assai comune è la donazione di un immobile con riserva di usufrutto a vantaggio del donante: così facendo il donante si spoglia anticipatamente della proprietà del bene trattenendone per sé il godimento o usufrutto, che si estinguerà automaticamente al momento della sua morte (o al termine stabilito).

Il donante che si è riservato l’usufrutto, infatti, avrà il godimento del bene (p.e. potrà viverci o riscuotere eventualmente l’affitto) ma ne sopporterà anche le spese ordinarie e le eventuali imposte.

 

La donazione è un atto soggetto a revocazione, per alcune cause tassative di natura etico-sociale. In particolare, può essere revocata:

  • per ingratitudine del donatario: cioè qualora il donatario abbia commesso atti particolarmente gravi nei confronti del donante o del suo patrimonio;
  • per sopravvenienza di figli: cioè qualora il donante abbia figli o discendenti ovvero scopra di averne successivamente alla donazione.

La donazione fatta ai "legittimari" del donante è considerata dalla legge un anticipo di eredità: ciò significa che, al momento della morte del donante, essa dovrà essere imputata alla quota di riserva, salvo eventuale espressa dispensa nei limiti previsti dalla legge.

 

Tutela degli eredi legittimari

Proprio con riferimento ai rapporti tra la donazione e la futura successione del donante, occorre sapere che la donazione è un atto “a rischio”, che può pregiudicare la successiva circolazione dei beni donati o l’ottenimento di un finanziamento garantito dal bene donato.

 

La legge, infatti, tutela alcune categorie di familiari (legittimari), riservando agli stessi una quota di eredità (legittima) anche contro una volontà del defunto espressa in una donazione. Questi soggetti sono i discendenti (figli e nipoti), il coniuge ed, in alcuni casi, gli ascendenti (genitori, nonni, e così via) e : se le donazioni, pur sempre valide ed efficaci, al momento della morte del donante dovessero risultare, dopo calcoli molto complicati, lesive dei diritti di un legittimario, questi potrà agire in giudizio per renderle inefficaci (azione di riduzione).

 

La tutela del legittimario, inoltre, può coinvolgere anche terzi che abbiano acquistato diritti dal donatario (comprese le Banche che per la concessione di un mutuo abbiano ricevuto in garanzia un immobile oggetto di donazione). Infatti, qualora il donatario non abbia beni sufficienti per soddisfare le eventuali pretese del legittimario, si potrà chiedere la restituzione del bene all’acquirente stesso (azione di restituzione), il quale avrà la facoltà di liberarsi con il versamento di una somma corrispondente.

 

È bene precisare che i legittimari non possono rinunciare al loro diritto di agire in giudizio, finché colui della cui eredità si tratta è ancora in vita, neanche prestando il loro assenso alla donazione; solo quando il donante sarà morto, potranno prestare acquiescenza alla donazione compiuta.

 

IL RUOLO DEL NOTAIO

In considerazione della complessità dei problemi che possono nascere da una donazione è opportuno farsi consigliare dal Notaio che potrà indicare le soluzioni giuridiche che più opportune onde evitare futuri, dolorosi contenziosi familiari e rilevanti problemi di commerciabilità dei beni donati. Il Notaio ha un ruolo centrale al fine di pianificare gli assetti futuri della famiglia con serenità e consapevolezza.

Il Notaio riceve

dal Lunedì al Giovedì

dalle ore 9:15 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 18:30

Il Venerdì dalle ore 9:15 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 18:00

il Sabato riceve su appuntamento

email: llemme@notariato.it

 


Notaio Lemme Laura

Via Arrigo Boito, 26

51037 - Montale (Pistoia)

Tel/Fax 0573 1947510

Partita IVA 07567001214